Il caso del cassiere di 42 anni accusato di violenza sessuale ai danni di una tredicenne e di una donna di quarant’anni, avvenuta in un minimarket del quartiere Borgo Vittoria a Torino, torna al centro dell’attenzione mediatica e giudiziaria. Dopo settimane di polemiche legate all’iniziale scarcerazione dell’uomo e alla successiva decisione del tribunale del riesame di disporre la custodia cautelare in carcere, la difesa dell’indagato ha depositato ieri, 25 settembre, un ricorso in Cassazione. L’obiettivo degli avvocati è ottenere l’annullamento dell’ordinanza, ritenuta viziata sotto diversi profili motivazionali.
Il ricorso, presentato nell’ultimo giorno utile dall’avvocata Francesca D’Urzo, che guida il team difensivo del 42enne, si basa su presunti errori nella motivazione dell’ordinanza emessa dal tribunale del riesame di Torino. Secondo la difesa, sarebbero riscontrabili un “vizio motivazionale” e “l’omissione di qualsiasi valutazione su un dato decisivo”, elementi che renderebbero necessario l’annullamento del provvedimento che ha disposto il carcere per l’uomo. La vicenda giudiziaria, va ricordato, ha attraversato fasi molto diverse: dalla mancata convalida del fermo da parte di un giudice, alla scarcerazione con obbligo di firma dopo appena tre giorni di detenzione, fino al successivo inasprimento della misura cautelare deciso dal riesame.
Attualmente, nonostante la decisione più severa presa dal tribunale del riesame, il cassiere non si trova in carcere: l’ordinanza, infatti, non è immediatamente esecutiva. I giudici della Corte di Cassazione avranno ora trenta giorni di tempo per esaminare il ricorso e decidere come procedere. Le strade percorribili sono molteplici: se il ricorso verrà ritenuto fondato, la Cassazione potrà stabilire direttamente una misura cautelare diversa, oppure nessuna misura, oppure ancora rinviare nuovamente il caso al tribunale del riesame per una nuova valutazione. Se invece il ricorso verrà respinto, l’indagato dovrà fare ritorno in carcere, dove aveva già trascorso pochi giorni subito dopo i fatti, avvenuti il 28 agosto scorso.
La vicenda ha suscitato un’ondata di indignazione e dibattito pubblico fin dalle prime fasi, alimentata anche dalle dichiarazioni contraddittorie rilasciate dallo stesso indagato ai media. Se durante l’udienza di convalida aveva ammesso le proprie responsabilità, dicendosi “dispiaciuto” e assicurando che non sarebbe mai più successo nulla del genere, in interviste successive aveva invece assunto toni diversi, arrivando a sostenere di non aver “fatto niente di sbagliato”. Queste dichiarazioni contrastanti hanno contribuito ad alimentare le polemiche attorno al caso, che ha coinvolto anche la politica nazionale, con la premier Giorgia Meloni che ha duramente criticato la scelta iniziale di scarcerare l’uomo.
Il primo punto sollevato dalla difesa riguarda la questione del domicilio. Secondo quanto stabilito dal tribunale del riesame, la misura più “idonea da applicare” sarebbe stata quella degli arresti domiciliari, ma l’indagato non disporrebbe di “un idoneo domicilio”, ragione per cui si è ritenuto necessario applicare “la misura inframuraria”, ovvero il carcere. La difesa contesta duramente questa ricostruzione, sottolineando negli atti depositati in Cassazione che “il tribunale non esplicita le ragioni che sorreggono tale inidoneità”. Secondo gli avvocati, l’uomo avrebbe infatti la disponibilità di un’abitazione a Torino, seppur priva di un regolare contratto d’affitto, e proprio sulla base di questo domicilio avrebbe ottenuto il permesso di soggiorno.
Un secondo aspetto contestato riguarda la presunta contraddittorietà nella valutazione degli elementi a disposizione del riesame. La difesa evidenzia come “il dato della stabilità lavorativa” sia stato “ignorato dal riesame, per poi essere asimmetricamente valorizzato al fine di escludere il pericolo di fuga”. Un’incongruenza che, secondo gli avvocati, minerebbe la solidità complessiva del provvedimento restrittivo, rendendo necessario un nuovo esame della vicenda da parte della Suprema Corte.
Il terzo punto sollevato riguarda invece la gravità del fatto contestato, in relazione alla possibile applicazione dell’attenuante della “minore gravità”. La difesa lamenta un “vizio motivazionale” legato alla presunta “omessa valutazione della gravità del fatto sotto il profilo dei postumi psicotraumatici patiti dalla persona offesa”. Gli avvocati sottolineano la “natura prognostica della motivazione su un dato dichiaratamente non acquisito” e la “contradditorietà della motivazione resa”, evidenziando come vi sarebbe una “preponderanza degli elementi sintomatici della minore gravità del fatto, apprezzati ma non valutati debitamente nell’ordinanza impugnata”. Il tribunale del riesame, dal canto suo, aveva precisato che “molti parametri del fatto si attestano su soglie di bassa gravità”, ma aveva ritenuto “prematuro”, in attesa della conclusione delle indagini, riconoscere l’attenuante, anche alla luce dello “stato di shock” riferito dalla vittima.
Ricostruendo la vicenda, tutto ha avuto origine da una denuncia sporta dalla famiglia della tredicenne, recatasi nel minimarket per acquistare alcune bibite. Al momento di pagare, secondo la ricostruzione degli inquirenti, la situazione sarebbe precipitata: il cassiere avrebbe messo in atto toccamenti indesiderati e non consensuali, che avrebbero fatto sentire la ragazzina “disgustata”. Le indagini, supportate dalle immagini delle telecamere di sorveglianza consegnate agli inquirenti dallo stesso indagato, hanno permesso di far emergere anche un precedente episodio di molestia ai danni di una donna di quarant’anni, la quale, tuttavia, non risulta aver sporto denuncia.
Il fermo dell’uomo è scattato a distanza di poche ore dai fatti, quando gli agenti lo hanno raggiunto direttamente all’interno del minimarket, successivamente vandalizzato con scritte e multato per alcune carenze amministrative riscontrate durante i controlli. Il cassiere è stato quindi condotto presso la casa circondariale Lorusso e Cutugno di Torino, dove ha trascorso tre giorni prima di essere scarcerato con obbligo di firma, in seguito alla mancata convalida del fermo da parte del giudice. Una decisione, quest’ultima, che aveva scatenato un’ondata di polemiche e critiche, anche a livello politico nazionale.
La vicenda ha avuto ripercussioni significative anche sulla prima magistrata che si era espressa sul caso, non convalidando il fermo iniziale. La giudice è stata infatti ripetutamente minacciata sui social network, al punto che la prefettura di Torino ha ritenuto necessario attivare nei suoi confronti un dispositivo di vigilanza dinamica. Un episodio che testimonia il clima di forte tensione e polarizzazione che ha accompagnato l’intera vicenda giudiziaria, alimentato anche dalle dichiarazioni discordanti rilasciate dallo stesso indagato e dall’attenzione mediatica riservata al caso in tutta Italia.








